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Articolo 29 del DL 4/2022 "Sostegni-ter" - Obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara

Nell'ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter").

L'articolo 29 del Decreto, quale misura di ristoro connessa anche allâ??andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione, sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere all'interno dei documenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le clausole di revisione dei prezzi previste dallâ??articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Il reintrodotto obbligo ha natura temporanea e si applicherà a tutte le gare bandite o avviate dal 27.01.2022 fino al 31.12.2023, con le modalità operative indicate al medesimo articolo 29.

Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 prevede che, in deroga allâ??articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% (anziché 10% come previsto dall'art. 106) rispetto al prezzo, rilevato nellâ??anno di presentazione dellâ??offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari allâ??80% (mentre l'art. 106 prevede il 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.

La disposizione rinvia, quindi, a futuri decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che con cadenza semestrale (entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno) effettuerà il calcolo delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre sulla base della metodologia di rilevazione definite dall'ISTAT entro il 27 aprile 2022 (comma 2).

L'articolo 29 prevede, in chiusura ed al dichiarato fine per assicurare lâ??omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23 co. 7 del Codice, che entro il 30 aprile 2022, con apposito decreto del MIMS, siano approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari (comma 12).


Si allega: articolo 29 DL 4/2022- Sostegni-ter



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