Dopo lâ??articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e lâ??obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, il legislatore interviene ancora per fare fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali.
Lo fa con lâ??articolo 25 del DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17, in vigore dal 2 marzo 2022, per gli appalti di lavori. Lâ??articolo 25 si applica â??ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decretoâ??.
Eâ?? previsto ( comma 4) un meccanismo di compensazione specificamente riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:
4.La compensazione eâ?? determinata applicando alle quantitaâ?? dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilitaâ?? del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dellâ??offerta, eccedenti lâ??8 per cento se riferite esclusivamente allâ??anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piuâ?? anni.
Il meccanismo di compensazione opera anche per gli anni precedenti ( comma 6 ):
6.Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti allâ??anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dellâ??articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dellâ??articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dellâ??articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
Si allega: articolo 25 del D.L. 17/2022