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Bonus edilizi e Soa: dal 1 gennaio 2023 obbligo per lavori superiori a 516 mila euro

L articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi minori) l obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso della attestazione di qualificazione SOA quando l importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realta  piena efficacia solo dallo scorso 1 gennaio 2023. Tale entrata in vigore differita e' stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell attestazione Soa di prassi impiegano.

MODALITA' TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL' OBBLIGO DIQUALIFICAZIONE SOA

Da quando decorre l obbligo della SOA quale condizione per l' accesso ai benefici fiscali?

L articolo 10-bis e' in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate. Ai fini della decorrenza del obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell articolo 10-bis che prevedono una gradualita :

  1. il periodo transitorio dal 1 gennaio al 30 giugno 2023;
  2. l obbligo definitivo dal 1 luglio 2023.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 l' esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovra'  essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino la avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della attestazione SOA.

A decorrere dal 1 luglio 2023 i lavori per i quali ricorre l obbligo di qualificazione potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).  Tali obblighi di qualificazione riguardano secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell' ambito di applicazione della norma sottoscritti dal 21 maggio2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

Le previsioni contenute nell' articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi gia  avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento della entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 202 2.La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalita   similari tracciabili.


Si allega: nota dell'ANCE

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