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NUOVO CODICE APPALTI

Il nuovo Codice dei contratti pubblici entra in vigore il 1 APRILE 2023.

Le norme, tuttavia, avranno efficacia dal 1 LUGLIO 2023.
Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

Numerose, le novita' introdotte, ma vi sono anche diverse conferme tra le principali si segnalano:


Le procedure di affidamento:

L' articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di procedure per l affidamento differente rispetto all impianto precedente: limiti piu' alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato.

Sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

  •  affidamento diretto fino a 150.000 euro:
  • procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
  • procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

  • affidamento diretto fino a 140.000 euro;
  • procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Inoltre, per l affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro e' fatta salva la possibilita'  di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessita'  di motivazione.

Subappalto:

Trovano conferma le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto a cascata (Art. 119) adeguando ulteriormente l istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Revisione dei prezzi:

Confermato l obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (gia'  previsto dall art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell appaltatore dell 80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

Progettazione: addio al definitivo

Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: livelli di progettazione diventano due:

  • progetto di fattibilita'  tecnico-economica
  • progetto esecutivo.

L allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessita'  e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.


Gravi illeciti professionali

La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che lÃ?¢??esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perche' operi la causa di esclusione (non automatica), l illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia la integrita'  o affidabilita'  dell operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonchÃ?¨ i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

RUP, da responsabile procedimento a responsabile progetto

L acronimo RUP cambia significato: dal 1 luglio 2023 non sara'  piu' Responsabile Unico del Procedimento, ma Responsabile Unico del Progetto. Dovra' assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potra'  essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.


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