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Articolo 6- bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo

Viene aggiunto all'articolo 253 del Codice dei contratti il comma 23-bis con il quale viene stabilito che per un periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, prevista all'articolo 133, comma 1 del Codice dei contratti, di agire (ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile) con la risoluzione del contratto può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale mentre attualmente tale percentuale è fissata nel quarto dell'importo contrattuale e, quindi, nel 25%.
 

Maggiore facilità, quindi, di risolvere i contratti per le imprese che non vengono pagate. Sino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni che non pagano non potranno più continuare a vincolare contrattualmente le imprese e queste ultime, quando l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il 15% dell'importo contrattuale, potranno agire per la risoluzione del contratto (o attraverso le procedure giudiziali previste dal codice civile o promuovendo un giudizio arbitrale).
 


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