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Revoca degli atti di gara: tutti i casi in cui la Pa deve risarcire le imprese

Il ritiro da parte dell'ente appaltante degli atti di gara per motivi di opportunità è fenomeno che si verifica con una certa frequenza del settore della contrattualistica pubblica.

Occorre infatti considerare che le imprese, nel momento in cui decidono di partecipare a una gara, pianificano la loro attività anche in termini di risorse da impiegare e di costi economici da sostenere, specie laddove si tratti di gare dal contenuto complesso. È quindi evidente che il "ripensamento" dell'amministrazione è destinato ad incidere, in misura più o meno significativa, sull'attività imprenditoriale e sul livello di rischio che vi si accompagna.
 

Il potere di revoca trova il suo riconoscimento normativo, in termini generali, nell'articolo 21-quinques della legge 241/1990. Tale disposizione contempla tale potere in relazione alla sussistenza di tre diversi presupposti, tra loro alternativi:
a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
b) mutamento della situazione di fatto;
c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).

Essendo esercitabile in relazione a tutti gli atti amministrativi, il potere di revoca trova spazio anche con riferimento agli atti procedimentali delle gare finalizzate all'affidamento di contratti pubblici. Sotto questo profilo, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'ente appaltante, anche dopo l'avvio della procedura di gara, conserva il potere di revocare i relativi atti per motivate esigenze di pubblico interesse che rendano evidente l'inutilità o anche l'inopportunità della prosecuzione della gara

Tale potere va distinto dall'annullamento degli atti di gara per ragioni di legittimità, cioè per la ritenuta non conformità degli stessi alle regole che governano l'azione amministrativa.

Lo stesso articolo 21-quinques, al comma 2, prevede che, nel caso in cui la revoca comporti pregiudizi in danno ai soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere all'indennizzo.

Va peraltro precisato che il riconoscimento di tale diritto è collegato alla dimostrazione di avere subito un pregiudizio dalla revoca stessa, circostanza che va valutata alla luce di una serie di elementi quali, ad esempio, il tempo trascorso tra l'indizione della gara e l'esercizio del potere di revoca, la fase della procedura in cui tale revoca interviene, etc.

In ogni caso, l'indennizzo, per sua natura, può essere parametrato al solo danno emergente che, in relazione alle procedure ad evidenza pubblica, va sostanzialmente identificato esclusivamente con le spese sostenute dal concorrente per la partecipazione alla gara.

Se si prova la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione l'azienda ha diritto a un risarcimento che include anche la «perdita di chance», molto superiore al semplice indennizzo delle spese di partecipazione alla gara annullata (danno emergente)


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